Sono due gli articoli da tenere a mente per usufruire delle nuove maxi detrazioni dirette ad azzerare i costi sostenuti dal 1 luglio 2020 e fino a tutto il 2021: l'articolo 119 che prevede i nuovi incentivi in tema di efficientamento energetico (eco-bonus), sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui la principale novità costituita dall'innalzamento delle agevolazioni dell'eco-bonus e del sisma-bonus fino al 110% delle spese sostenute (rispetto alle precedenti aliquote del 65%, 75%-85%) con possibilità di ripartire la detrazione in 5 quote annuali di pari importo; l'articolo 121 contiene invece le disposizioni che consentono la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto ovvero in credito d'imposta cedibile all'impresa che ha eseguito i lavori e che potrà utilizzare tale credito per detrarlo a sua volta oppure cederlo "ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari".
Affrontiamo ora le principali questioni operative, nelle more dell'emanazione delle modalità attuative da parte dell'Agenzia delle Entrate.
1. Quando si può partire con i lavori? Il decreto legge è immediatamente operativo e le misure in esso disciplinate non contengono alcuna condizione diretta a circoscrivere l'applicazione all'avvio degli interventi, ma indicano unicamente il periodo di tempo in cui sarà possibile applicare la maxi aliquota alla spesa ammissibile: cioè la data dell'effettivo pagamento (con bonifico), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (applicando in sostanza il generale criterio di cassa che attribuisce, al momento dell'effettivo pagamento della somma, la rilevanza esclusiva per la detraibilità).
Il decreto, non prescrivendo nulla relativamente all'avvio effettivo dei lavori, implicitamente fa ritenere ammissibili le nuove misure anche in favore di interventi in corso di esecuzione, avviati cioè anteriormente al periodo di inizio di imputazione della spesa (1° luglio 2020), con presentazione presso il Comune territorialmente competente della documentazione richiesta per il titolo abilitativo edilizio (ove necessario) o quantomeno con l'esecuzione dell'attività preparatoria di indagine tecnica e progettazione degli interventi. In ogni caso, al pari delle misure generali già vigenti (anche ex art. 16-bis Tuir), è sempre riconosciuta la detraibilità delle spese cd. prodromiche, quali quelle per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, purchè pagate dopo il 1 luglio 2020 (per fruire dell'aliquota massima secondo il citato criterio di cassa).
2. Quali interventi sono inclusi? Rispetto alle misure già vigenti, non tutti gli interventi potranno fruire del maxi bonus, il decreto infatti prevede interventi cd. "trainanti" in materia di efficientamento energetico e precisamente: a) l'isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (il cd. "cappotto termico" dell'edificio); b) la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con efficienza pari almeno alla classe A), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.
Il maxi bonus si applicherà anche alle spese sostenute per gli altri interventi già previsti nelle misure eco-bonus vigenti (cioè sostituzione dei serramenti e infissi, schermature solari, pannelli solari e sistemi di accumulo, ecc. cfr. art. 14 d.l. 63/2013) a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" (in soldoni assieme alla realizzazione del cappotto o alla sostituzione della caldaia).
Requisito indispensabile è che l'edificio, a seguito degli interventi, dimostri il miglioramento di almeno due classi energetiche o, nel caso di impossibilità, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (l'APE di cui all'art. 6 d.lgs. 192/2005) rilasciata da un tecnico abilitato "nella forma di dichiarazione asseverata", sia anteriormente che successivamente all'esecuzione degli interventi agevolati.
Per quanto attiene, invece, agli interventi cd. "antisismici", cioè l'esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici già previste dalle agevolazioni di cui al comma 1, lett. i), art. 16-bis Tuir e incrementate dai commi 1-bis e ss. dell'art. 16 d.l. 63/2013, l'innalzamento dell'aliquota al 110% non comporta nuove condizioni abilitanti, purchè le opere siano realizzate su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Le misure restano escluse per gli interventi eseguiti su edifici ubicati in zona sismica 4 (cioè a pericolosità molto bassa).
Inoltre, sempre in tema di sisma-bonus, è utile precisare che il comma 4 dell'art. 119 d.l. in commento, rinvia a tutti gli interventi previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 d.l. 63/2013, con la conseguenza che saranno ammessi al maxi bonus tutti gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), Dpr 917/1986, disposizione a cui rinvia l'art. 16, comma 1-bis, d.l. 63/2013 e che ricomprende tutti gli interventi di adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione, senza distinzione tra riparazioni e interventi locali (a minore rilevanza) o tra interventi di adeguamento o miglioramento sismico. Stessa considerazione letterale vale per lo speciale bonus per l'acquisto di case antisismiche, introdotto dal d.l. 50/2017 e disciplinato dall'art. 16, comma 1-septies d.l. 63/2013, anch'esso espressamente richiamato dal comma 4, art. 119 cit.
3) Quali sono i tetti di spesa e possono essere sommati se sono in corso più interventi?
Relativamente all'eco-bonus 110% sono previsti i seguenti tetti di spesa per intervento: -in caso di isolamento termico dell'involucro dell'edificio (cd. cappotto), l'ammontare complessivo delle spese non potrà superare i 60 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; -per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (sia se realizzati come impianti centralizzati sulle parti comuni degli edifici, sia come impianti autonomi di edifici unifamiliari), la spesa massima non potrà superare i 30 mila euro ad unità immobiliare, ivi comprese le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito;
In caso di contestuale esecuzione di altri interventi di efficientamento e di riqualificazione energetica, restano i tetti di spesa vigenti e precisamente: 100.000 euro per la riqualificazione energetica dell'intero edificio; 60.000 euro per l'installazione di pannelli solari o per schermature solari; 136.000 euro per gli interventi sulle parti comuni dei condomini (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).
Il decreto prevede, inoltre, la maxi aliquota per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica con un tetto di spesa massimo di 48.000 euro, con l'ulteriore limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale (per le installazioni eseguite congiuntamente alla realizzazione del cappotto, sostituzione caldaia o interventi antisismici), ridotto a 1.600 euro per ogni kW nel caso di installazione eseguita nel corso di ordinari interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica e nuove costruzioni (cfr. comma 5, art. 119)
Per quanto attiene al tetto di spesa per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici, resta il limite di spesa di 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali. Limite che sale a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio, in caso di interventi "combinati" di messa in sicurezza statica e riqualificazione energetica.
4. Gli interventi previsti dai vecchi bonus 50-65% di che aliquota godranno ora? Solamente gli interventi espressamente indicati nel Decreto Rilancio (Dl 34/2020) potranno godere della maxi detrazione del 110% (v. quesito 2), i restanti interventi già previsti dalle norme vigenti, in particolare il bonus ristrutturazioni di cui all'art. 16-bis Tuir resta al 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 con il limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Lo stesso vale per gli altri interventi del cd. eco-bonus -eseguiti autonomamente e indipendentemente dagli interventi del dl 34/2020- e per cui resta la detrazione del 50% in caso di mera sostituzione di serramenti e infissi o installazione di schermature solari; del 65% per l'installazione autonoma di pannelli solari e coibentazioni (salvo coibentazioni superiori al 25 % della superficie disperdente che fruiscono dal 70 al 75% di detrazione a seconda del raggiungimento dei parametri di qualità).
5. Perché si dice che il bonus è rivolto soprattutto ai condomìni? La prima tipologia di soggetti beneficiari individuata nel decreto sono proprio i "condomini", nonostante le misure si applichino anche in favore di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazioni principali (e anche per le seconde case se si eseguono unicamente interventi antisismici), purché eseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. In ogni caso la maggior parte degli interventi ammessi riguardano opere su parti comuni di edifici, sia per quanto attiene agli interventi di sicurezza strutturale, sia per quanto attiene agli interventi di riqualificazione dell'intero edificio o sull'involucro, comprese anche le specifiche misure per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.
6. Ho già in corso un intervento, posso portare in detrazione la spesa al 110%? Le nuove disposizioni, per espressa previsione letterale del decreto legge, si applicano alle "spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021". Il legislatore, non avendo operato alcuna precisazione in ordine agli interventi edili già avviati, ma unicamente alle spese sostenute dal 1° luglio, implicitamente ha ammesso l'applicazione delle nuove misure anche per opere in corso di esecuzione, purché la relativa spesa (o parte di essa) sia sostenuta dopo il 1° luglio 2020 per poter fruire della maggior agevolazione. A tale considerazione si giunge sia per l'assenza di previsioni espresse di indirizzo contrario (che avrebbero potuto - ad esempio - vietare l'applicazione di aliquote di detrazione diverse per spese sostenute a valere del medesimo intervento o assistite dal medesimo titolo abilitativo edilizio), sia e soprattutto per il criterio di cassa che regola in via generale le misure incentivanti, secondo cui l'importo della detrazione spettante è sempre calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta di riferimento: in estrema sintesi, al pari delle altre detrazioni fiscali, vale la data di effettivo pagamento dell'importo al fine della determinazione dell'aliquota di detrazione applicabile. Ciò risulta chiarito non solo nei precedenti provvedimenti applicativi emanati dall'Agenzia delle Entrate in materia di detrazioni per gli interventi di recupero ed efficientamento energetico, ma confermato anche nell'ultima Circolare 2/E dd. 14 febbraio 2020, relativa al bonus facciate introdotto dalla legge 160/2019.
7. Quali tipi di immobili sono ammessi alla detrazione? Che distinzione c'è tra prima e seconde case? Diversi commi dell'art. 119 contengono precisazioni sulle tipologie immobiliari ammesse, anche se in modo disomogeneo e per cui si ritiene necessario e auspicabile un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate. In estrema sintesi sono ammessi tutti gli interventi antisismici realizzati da persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) su singole unità immobiliari (anche prive del requisito di "prima" casa), mentre per gli interventi di efficientamento energetico, le misure sono ammesse esclusivamente per le abitazioni principali. Sotto altro profilo l'obiettivo del legislatore di favorire maggiormente le residenze primarie lo si desume nell'individuazione - tra i soggetti beneficiari - degli Enti gestori della case popolari ovvero le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci).
8. Sono inclusi anche gli immobili completamente ristrutturati alle imprese? Non vi sono elementi letterali per escludere l'estensione della maggior aliquota del 110% in favore dall'acquisto di case antisismiche. Anzi, il comma 4 dell'art. 119 d.l. 34/2020 prevede espressamente –tra gli interventi di sisma-bonus ammessi- anche la fattispecie di cui all'art. 16, comma 1-septies d.l. 63/2013 (introdotto dal d.l. 50/2017) che prevede per l'appunto "incentivi per l'acquisto di case antisismiche". Questa particolare fattispecie agevola immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell'immobile. Come le altre misure previste per gli interventi antisismici, l a spesa su cui applicare la percentuale, comunque, non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
9. Che vuol dire e come si fa lo sconto in fattura? L'art. 121 ammette espressamente, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione da parte del contribuente committente le opere, la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (e fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo), anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta (da utilizzare anche in compensazione tramite modello F24), con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Rispetto alle regole precedenti (che ammettevano lo sconto solamente in favore di interventi di ristrutturazione importante di primo livello, interessanti le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro e consentivano l'ulteriore cessione solo in favore di propri fornitori), il nuovo istituto previsto dal comma 1, lett. a) dell'art. 121 viene esteso a tutti gli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 d.l. 63/2013 c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies d.l. 63/2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 d.l. 34/2020; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 160/2019; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) Tuir, compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 d.l. 34/2020; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter d.l. 63/2013 e di cui al comma 8 dell'art. 119 d.l. 34/2020;
10. Che cosa è e come si fa la cessione del credito? Tra le opzioni alternative previste dall'art. 121 del decreto, vi è quella di trasformare l'importo spettante a detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (comma 1, lett. b). Al pari dello sconto in fattura, l'istituto si applica non solo in favore degli interventi individuati nel decreto ma anche in favore del bonus ristrutturazioni ex art. 16-bis Tuir e dell'eco-bonus e sisma-bonus ex d.l. 63/2013, nonché per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (il cd. bonus facciate) di cui alla l. 160/2019. Tale credito può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 anni a seconda della misura).
In ogni caso la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno fiscale non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso, ma non trovano comunque applicazione i limiti di compensazione disposti dall'art. 34 l. 388/2000 (700.000 euro) e dall'art. 1, comma 53, l. 244/2007 (250.000 euro). Anche questo istituto richiede un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica. In ogni caso, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta da rilasciarsi dai centri di assistenza fiscale o da professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o equiparati.
11. Viene richiesto di utilizzare materiali che rispettano i Cam, quali sono? I Criteri ambientali minimi (Cam) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. Il Decreto Rilancio rinvia ai criteri adottati in edilizia con il Dm 11 ottobre 2017 per quanto attiene alle caratteristiche dei materiali isolanti da utilizzare negli interventi di isolamento termico.
In sintesi questi criteri perseguono lo scopo di ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione). Con particolare riferimento ai materiali isolanti, i criteri minimi sono contenuti nel paragrafo 2.4.2.9 dell'All. 1 al decreto ministeriale, imponendo il divieto di utilizzo di ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili ovvero di agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero, ovvero prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica.
12. Il maxi bonus per gli impianti fotovoltaici è soggetto ad obblighi specifici? L'installazione degli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e la contestuale (o successiva) installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, gode della detrazione del 110% fino all'ammontare complessivo di spesa pari a 48.000 euro, purchè vi sia la cessione -in favore del Gse - dell'energia non auto-consumata in sito. Inoltre la misura, per espressa previsione di legge non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, Dlgs. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis d.l. 91/2014.
13. C'è bisogno di far certificare l'intervento e la spesa? Da chi (quali figure professionali)? A seconda della tipologia di intervento sono richieste asseverazioni da parte di tecnici abilitati, quali i tecnici abilitati alla progettazione strutturale per quanto attiene all'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato; ovvero tecnici abilitati alla certificazione energetica per quanto attiene alla dimostrazione del miglioramento energetico dell'edificio. In ogni caso, sia per gli interventi di eco-bonus che per quelli di sisma-bonus è anche previsto - in capo ai tecnici abilitati alla progettazione - l'obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, mentre in caso di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta ai centri di assistenza fiscale o ai professionisti abilitati alla presentazione della documentazione fiscale.
14) Tutti i contribuenti possono accedere alla maxi detrazione? Il comma 9 dell'art. 119 d.l. 34/2020 individua tassativamente solo 4 tipologie di beneficiari: 1) i condomìni; 2) le persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) su singole unità immobiliari per gli interventi antisismici (a prescindere che le stesse siano "prima" casa), mentre il comma 10 restringe l'applicazione delle misure relative agli interventi di efficientamento energetico ai soli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale; 3) gli istituti autonomi case popolari (IACP) ed Enti equiparabili comunque denominati, operanti mediante l'in house providing che eseguano interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni; 4) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Applicando le regole generali già vigenti per le detrazioni ex art. 16-bis Tuir, anche le nuove misure dovrebbero spettare non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, in particolare: - proprietari o nudi proprietari - titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) - locatari o comodatari Sempre per le regole generali, hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: - il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) - il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge - il componente dell'unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili) - il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016
15. Che documenti bisogna avere e conservare? Le nuove misure non prevedono documentazione diversa rispetto a quanto già previsto per le diverse tipologie di intervento o di detrazione vigenti, eccetto le asseverazioni specifiche richieste ai professionisti in materia energetica o antisismica. Pertanto valgono le regole generali già in essere per le altre detrazioni che prevedono l'obbligo di conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati e principalmente: -comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria in base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; -abilitazioni amministrative dalle quali risulti data di inizio e tipologia dei lavori; in assenza di abilitazioni, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute; -bonifico bancario o postale, anche on line, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (per i contribuenti tenuti a tale modalità di pagamento); -fatture o ricevute fiscali idonee a dimostrare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi; -altri documenti relativi alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico (per esempio, per i pagamenti degli oneri di urbanizzazione, delle ritenute d'acconto operate sui compensi, dell'imposta di bollo e dei diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori); -autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile; - copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (per gli interventi sulle parti comuni di edifici); -dichiarazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione (per i lavori sulle parti comuni); -per il condominio minimo, in mancanza del codice fiscale, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio (sempre per lavori su parti comuni); -copia dell'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato (per gli interventi antisismici) -copia dell'Ape per dimostrare il conseguimento della classe energetica conseguita a seguito dell'intervento (per l'eco-bonus); - ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'Enea (per l' eco-bonus); -copia dell'attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista; -atto di cessione dell'immobile, quando lo stesso contiene la previsione che il diritto alla detrazione sarà mantenuto in capo al cedente.
Fonte:
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/ADay4TS/0
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